• 1)Una Commissione mista di esperti, composta da rappresentanti dei due Stati Contraenti, avra' le seguenti funzioni:
  • a)verificare l'applicazione della Convenzione, degli accordi amministrativi per la sua applicazione nonche' degli strumenti addizionali;
  • b)concordare i procedimenti amministrativi e l'uso dei formulari piu' idonei per ottenere una maggiore efficacia, semplificazione e rapidita' nell'applicazione degli atti summenzionati;
  • c)dare pareri alle Autorita' Competenti, quando queste lo richiedano o di propria iniziativa, relativamente all'applicazione di detti atti;
  • d)proporre ai rispettivi Governi, attraverso le Autorita' Competenti, le eventuali modifiche, miglioramenti e norme complementari agli atti citati, al fine di ottenerne il costante aggiornamento e perfezionamento;
  • e)qualsiasi altra funzione, relativa all'interpretazione e all'applicazione di detti atti, che le Autorita' Competenti di comune accordo decideranno di attribuirle.
  • 2)Ogni delegazione potra' essere assistita dai rappresentanti dei settori interessati.
  • 3)La Commissione mista di esperti si riunira' periodicamente in Italia ed in Argentina.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32~art27 · fonte su Normattiva