- 1)Ai fini della presente Convenzione saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.
- 2)I diritti riconosciuti o ricusati prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono disciplinati dalle disposizioni in base alle quali tali diritti furono riconosciuti o ricusati.
- 3)Le situazioni non risolte definitivamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione saranno regolate fino a tale data dalle disposizioni anteriori e, a partire da tale data, dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
