• 1)Ai fini della presente Convenzione saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.
  • 2)I diritti riconosciuti o ricusati prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono disciplinati dalle disposizioni in base alle quali tali diritti furono riconosciuti o ricusati.
  • 3)Le situazioni non risolte definitivamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione saranno regolate fino a tale data dalle disposizioni anteriori e, a partire da tale data, dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32~art32 · fonte su Normattiva