1. Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' conferire alcun diritto a prestazioni per periodi antecedenti la data dell'entrata in vigore della Convenzione medesima. 2. Nessuna disposizione della Convenzione puo' ridurre i diritti che una persona ha acquisito a norma della legislazione di ambedue le Parti contraenti prima della data dell'entrata in vigore della Convenzione, sia in forza delle precedenti Convenzioni, sia altrimenti. 3. Qualunque periodo di assicurazione che una persona abbia compiuto prima della data di entrata in vigore della Convenzione viene preso in considerazione allo scopo di accertare il diritto alle prestazioni a norma della Convenzione. 4. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, le prestazioni, ad eccezione delle erogazioni "una tantum", saranno erogabili a norma della Convenzione anche per gli eventi occorsi prima della data di entrata in vigore della Convenzione stessa. 5. Qualunque prestazione che sia stata calcolata prima della data di entrata in vigore della Convenzione, puo' essere calcolata di nuovo, se necessario, secondo le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo. 6. Qualunque prestazione che sia erogabile secondo le disposizioni del presente articolo, viene pagata, o calcolata e pagata, a seconda dei casi, a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione.
Testo vigente dal 29 agosto 1973
