[1]DI FORNIRE INFORMAZIONI

[2]1. La persona condannata alla quale puo' applicarsi il presente Trattato e' informata dallo Stato di condanna del contenuto del presente Trattato e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. 2. La persona condannata, se lo richiede, e' informata per iscritto di ogni provvedimento preso dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione con riguardo alla sua domanda di trasferimento. In ogni caso la persona condannata e' informata della decisione adottata dall'uno o dall'altro Stato.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32~trattato-art5 · fonte su Normattiva