[1]DI FORNIRE INFORMAZIONI
[2]1. La persona condannata alla quale puo' applicarsi il presente Trattato e' informata dallo Stato di condanna del contenuto del presente Trattato e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. 2. La persona condannata, se lo richiede, e' informata per iscritto di ogni provvedimento preso dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione con riguardo alla sua domanda di trasferimento. In ogni caso la persona condannata e' informata della decisione adottata dall'uno o dall'altro Stato.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
