[1]Requisiti di carattere generale
[2]1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Comunita':
- a)i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;
- b)i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.
[3]2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari del Sudafrica:
- a)i prodotti interamente ottenuti in Sudafrica ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;
- b)i prodotti ottenuti in Sudafrica in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Sudafrica di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
