[1]1. Nell'ambito del presente accordo e' intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione tra le Parti.

[2]2. Il dialogo politico deve promuovere in particolare:

  • a)la piena integrazione della Bosnia-Erzegovina nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea;
  • b)una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle Parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le Parti, anche attraverso scambi di informazioni pertinenti;
  • c)la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;
  • d)una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilita' in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea.

[3]3. Le Parti ritengono che la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurera' nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi.

[4]Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

  • a)l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonche' per la loro piena attuazione;
  • b)la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle AMD, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

[5]Il dialogo politico su questi aspetti puo' svolgersi a livello regionale.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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