[1]Zona di libero scambio
[2]1. La Comunita' europea ed il Sudafrica decidono di stabilire una zona di libero scambio (ZLS) secondo le modalita' del presente accordo e conformemente alle disposizioni dell'OMC. 2. La ZLS e' istituita per un periodo transitorio di un massimo di dodici anni per il Sudafrica e di un massimo di dieci anni per la Comunita', a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. 3. La ZLS riguarda la libera circolazione delle merci in tutti i settori. Il presente accordo copre anche la liberalizzazione degli scambi di servizi e la libera circolazione dei capitali.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
