[1]Zona di libero scambio

[2]1. La Comunita' europea ed il Sudafrica decidono di stabilire una zona di libero scambio (ZLS) secondo le modalita' del presente accordo e conformemente alle disposizioni dell'OMC. 2. La ZLS e' istituita per un periodo transitorio di un massimo di dodici anni per il Sudafrica e di un massimo di dieci anni per la Comunita', a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. 3. La ZLS riguarda la libera circolazione delle merci in tutti i settori. Il presente accordo copre anche la liberalizzazione degli scambi di servizi e la libera circolazione dei capitali.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art5 · fonte su Normattiva