[1]Aiuti pubblici

[2]1. Nella misura in cui puo' incidere sugli scambi tra la Comunita' e il Sudafrica, qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o la produzione di determinate merci, falsi o minacci di falsare la concorrenza, e che non viene a sostegno di uno o piu' obiettivi specifici di interesse pubblico dell'una o dell'altra Parte, e' incompatibile con il corretto funzionamento del presente accordo. 2. Le Parti decidono che e' nel loro interesse garantire che gli aiuti pubblici siano accordati in modo onesto, equo e trasparente:

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art41 · fonte su Normattiva