[1]Cortesia attiva
[2]1. Le Parti decidono che, ogniqualvolta che la Commissione o l'autorita' sudafricana garante della concorrenza abbiano motivo di credere che pratiche anticoncorrenziali, accertate a norma dell'articolo 35, si svolgano sul territorio dell'altra autorita' e ledano considerevolmente interessi importanti delle Parti, puo' chiedere all'autorita' in materia di concorrenza dell'altra Parte di adottare le misure correttive idonee ai sensi delle norme sulla concorrenza della suddetta autorita'. 2. Tale richiesta non pregiudica l'avvio di qualsiasi azione giudicata necessaria nell'ambito della normativa in materia di concorrenza dell'autorita' richiedente e non ostacola in alcun modo il potere di decisione o l'indipendenza dell'autorita' interpellata. 3. Fatti salvi le sue funzioni, i suoi diritti e obblighi o la sua indipendenza, l'autorita' in materia di concorrenza interpellata tiene debitamente e pienamente conto delle osservazioni e della documentazione fornita dall'autorita' richiedente, in particolare per quanto riguarda la natura delle attivita' anticoncorrenziali in questione, le imprese coinvolte e i pretesi effetti pregiudizievoli sugli interessi rilevanti della Parte che si ritiene danneggiata. 4. Quando la Commissione o l'autorita' sudafricana garante della concorrenza decide di condurre un'inchiesta o intende adottare misure che possano incidere considerevolmente sugli interessi dell'altra Parte, le Parti devono consultarsi, su richiesta dell'una o dell'altra, e adoperarsi per trovare una soluzione reciprocamente accettabile alla luce dei rispettivi interessi fondamentali, ciascuna tenendo in debito conto le normative, la sovranita' e l'indipendenza dell'autorita' di concorrenza dell'altra e le considerazioni di cortesia attiva.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
