[1]Misure idonee

[2]Se la Comunita' o il Sudafrica ritengono che una determinata pratica sul suo mercato interno sia incompatibile con le condizioni di cui all'articolo 35, e che:

[3](a) tale pratica non e' adeguatamente prevista dalle norme di attuazione di cui all'articolo 36; o (b) in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno agli interessi dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi, la Parte interessata puo' adottare misure idonee conformi alle sue normative, previa consultazione nell'ambito del Consiglio di cooperazione, o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organo. Le misure idonee da adottare rispettano le competenze dell'autorita' garante della concorrenza interessata.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art37 · fonte su Normattiva