[1]Definizione

[2]Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e il Sudafrica:

[3](a) gli accordi e le pratiche concertate tra imprese aventi legami orizzontali, le decisioni di associazioni di imprese e gli accordi tra imprese aventi legami verticali, che hanno per effetto di impedire o restringere sostanzialmente il gioco della concorrenza sul territorio della Comunita' o del Sudafrica, a meno che le imprese non possano dimostrare che gli effetti contrari alla concorrenza sono di minore importanza rispetto agli effetti ad essa favorevoli; (b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese del loro potere di mercato su tutto il territorio della Comunita' o del Sudafrica o in una sua parte sostanziale.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art35 · fonte su Normattiva