[1]Dogane

[2]1. Le Parti incoraggiano e facilitano la cooperazione tra i loro servizi doganali per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di scambi e la lealta' delle transazioni commerciali. Da una tale cooperazione scaturiscono, in particolare, scambi di informazioni e programmi di formazione. 2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo e, in particolare, ai sensi dell'articolo 90, le autorita' amministrative delle Parti contraenti si prestano reciproca assistenza conformemente alle disposizioni del Protocollo 2 del presente accordo.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art48 · fonte su Normattiva