[1]Proposta e decisione di finanziamento

[2]1. Le conclusioni della valutazione sono riassunte dal capo delegazione in una proposta di finanziamento elaborata in stretta collaborazione con l'Ordinatore nazionale e/o con il partner richiedente. 2. La Commissione completa la proposta di finanziamento e la trasmette all'organo decisionale della Comunita'.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art71 · fonte su Normattiva