[1]Accordi di finanziamento

[2]1. Ciascun progetto o programma approvato dalla Comunita' e' coperto da:

[3](a) un accordo di finanziamento elaborato tra la Commissione, in nome della Comunita', e l'Ordinatore nazionale o il beneficiario ammissibile in nome del governo del Sudafrica; o da (b) un contratto con le organizzazioni internazionali o le persone giuridiche, le persone fisiche o qualsiasi altro operatore definito nell'articolo 67 incaricato di realizzare il progetto o programma.

[4]2. Ogni accordo o contratto di finanziamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti europea possano procedere a verifiche in loco.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art72 · fonte su Normattiva