[1]Beneficiari ammissibili
[2]I partner della cooperazione suscettibili di ottenere un'assistenza finanziaria e tecnica sono le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali, le organizzazioni non governative e le organizzazioni di base, le organizzazioni regionali e internazionali, le istituzioni e gli operatori pubblici o privati. Qualsiasi altro organismo puo' essere ammissibile qualora lo decidano le due parti.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
