[1]Beneficiari ammissibili

[2]I partner della cooperazione suscettibili di ottenere un'assistenza finanziaria e tecnica sono le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali, le organizzazioni non governative e le organizzazioni di base, le organizzazioni regionali e internazionali, le istituzioni e gli operatori pubblici o privati. Qualsiasi altro organismo puo' essere ammissibile qualora lo decidano le due parti.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art67 · fonte su Normattiva