[1]Regime fiscale e doganale

[2]1. Il governo del Sudafrica accorda a tutti i contratti finanziati dalla Comunita' l'esenzione completa dai dazi fiscali e doganali e/o dalle imposte di effetto equivalente. 2. I dettagli del regime di cui al precedente paragrafo 1 sono stabiliti tramite uno scambio di lettere tra il governo sudafricano e la Commissione.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art78 · fonte su Normattiva