[1]Misure doganali

[2]1. Le restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione e le misure di effetto equivalente sugli scambi tra il Sudafrica e la Comunita' sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Negli scambi tra la Comunita' e il Sudafrica non e' introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o all'esportazione ne' alcuna misura di effetto equivalente. 3. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo negli scambi tra la Comunita' e il Sudafrica non e' introdotto alcun nuovo dazio doganale all'importazione o all'esportazione ne' alcuna imposta di effetto equivalente, mentre quelli gia' applicati non vengono aumentati.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art19 · fonte su Normattiva