[1]Cultura
[2]1. Le Parti si impegnano a cooperare nel settore culturale onde favorire la conoscenza e la comprensione delle diversita' culturali in Sudafrica e nell'Unione europea. Esse elimineranno gli ostacoli alla comunicazione e alla cooperazione interculturali e promuoveranno la consapevolezza dell'interdipendenza fra popoli di diverse culture. Le Parti incoraggeranno le popolazioni del Sudafrica e dell'Unione europea a partecipare al processo di arricchimento culturale reciproco. 2. I contatti culturali mireranno a preservare e ad arricchire il patrimonio culturale nonche' a produrre e a diffondere beni e servizi culturali. Ci si avvarra' per quanto possibile dei mezzi di comunicazione e delle infrastrutture nazionali, regionali e interregionali al fine di agevolare i contatti culturali, promuovendo nel contempo il rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi. 3. Le Parti collaboreranno nel quadro delle manifestazioni culturali e degli scambi fra istituzioni e associazioni del Sudafrica e dell'Unione europea.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
