[1]Cooperazione culturale

[2]Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra individui, comunita' e popoli. Le Parti si impegnano altresi' a collaborare per promuovere la diversita' culturale, segnatamente nell'ambito della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art103 · fonte su Normattiva