[1]Clausola sull'esenzione fiscale

[2]1. Se il trattamento della nazione piu' favorita e' accordato in conformita' delle disposizioni del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo esso non si applica alle agevolazioni fiscali che il Sudafrica e gli Stati membri dell'Unione europea praticano o possono praticare in futuro sulla base di accordi volti ad evitare la duplice imposizione o di altre intese fiscali, o del diritto tributario nazionale. 2. Nessuna disposizione del presente accordo, ne' di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, puo' essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione di qualsiasi misura destinata a prevenire l'elusione o l'evasione delle tasse ai sensi delle disposizioni fiscali o di intese volte ad evitare la duplice imposizione, di altre intese fiscali o del diritto tributario nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente accordo, ne' di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, dev'essere interpretata come un impedimento alla distinzione, ad opera degli Stati membri dell'Unione europea o del Sudafrica, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro legislazione fiscale, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda la loro residenza o per quanto riguarda la localita' in cui sono investiti i loro capitali.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art98 · fonte su Normattiva