[1]Quadro istituzionale

[2]1. Le Parti decidono di istituire un Consiglio di cooperazione incaricato di:

[3](a) garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'accordo nonche' il dialogo fra le Parti, (b) analizzare l'andamento del commercio e della cooperazione fra le Parti; (c) cercare metodi appropriati per prevenire i problemi che potrebbero insorgere nei settori contemplati dall'accordo; (d) scambiare opinioni e formulare suggerimenti su tutte le questioni di reciproco interesse connesse al commercio e alla cooperazione, compresi i futuri interventi e le risorse disponibili per attuarli.

[4]2. Le Parti stabiliscono, previa consultazione, la composizione, la frequenza, l'ordine del giorno e la sede delle riunioni del Consiglio di cooperazione. 3. Il suddetto Consiglio di cooperazione e' autorizzato a prendere decisioni in merito a tutte le questioni contemplate dal presente accordo. 4. Le Parti convengono di promuovere e agevolare regolari contatti tra i rispettivi parlamenti sui vari settori di cooperazione contemplati dall'accordo. 5. Analogamente, le Parti incoraggiano i contatti tra altre istituzioni analoghe e competenti del Sudafrica e dell'Unione europea, quali il Comitato economico e sociale della Comunita' europea e il Consiglio nazionale sudafricano per lo sviluppo economico e il lavoro (NEDLAC).

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art97 · fonte su Normattiva