[1]nel settore ambientale

[2]Le Parti avvieranno una cooperazione volta a tutelare e a preservare l'ambiente mediante:

[3]- scambi di informazioni sulle politiche ambientali e sulla loro attuazione tra i competenti funzionari della Commissione delle Comunita' europee e le competenti autorita' della Repubblica di Corea;

[4]scambi di informazioni sulle tecnologie piu' valide dal punto di vista ambientale;

[5]- scambi di personale;

[6]- la promozione della cooperazione sulle questioni ambientali nei consessi internazionali a cui partecipano la Comunita' europea e la Repubblica di Corea, in particolare la commissione dell'ONU per lo sviluppo sostenibile e altri organismi in cui si discute delle convenzioni internazionali sull'ambiente;

[7]- il dibattito sul proseguimento delle azioni di sviluppo sostenibile, in particolare le cooperazione per l'attuazione dell'Agenda 21 e altre attivita' scaturite della conferenza dell'ONU sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED);

[8]- la cooperazione per i progetti ambientali comuni.

Testo vigente dal 8 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-10-10;321~accordo-quadro-art15 · fonte su Normattiva