[1]Le Parti riconoscono l'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e sono disposte a rafforzare la cooperazione in materia nell'ambio delle rispettive competenze. Tale cooperazione si prefigge di:

[2]- attenersi ai principi dell'economia di mercato al momento di fissare i prezzi ai consumo;

[3]- diversificare le fonti energetiche:

[4]- sviluppare le energie nuove e rinnovabili;

[5]- razionalizzare l'uso dell'energia, promuovendo soprattutto la gestione della domanda;

[6]- ottimizzare le condizioni per il trasferimento tecnologico ai fini di un uso razionale dell'energia.

[7]Per conseguire questi obiettivi, le Parti decidono di effettuare studi e ricerche congiunti e di mettere in contatto i responsabili della pianificazione energetica.

Testo vigente dal 8 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-10-10;321~accordo-quadro-art16 · fonte su Normattiva