[1]nei settori della cultura, dell'informazione e della comunicazione

[2]Le Parti si impegnano a avviare una cooperazione in materia di informazione e di comunicazione per migliorare la comprensione reciproca, tenendo conto della dimensione culturale delle loro relazioni.

[3]Si procedera', in particolare, a:

[4]- scambi di informazioni sulle questioni di comune interesse riguardanti la cultura e l'informazione;

[5]l'organizzazione di manifestazioni culturali;

[6]scambi culturali e

[7]- scambi a livello accademico.

Testo vigente dal 8 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-10-10;321~accordo-quadro-art17 · fonte su Normattiva