Le due Parti contraenti convengono di consultarsi ogniqualvolta sara' necessario al fine di coordinare i rispettivi servizi aerei.
Testo vigente dal 10 agosto 1974
Le due Parti contraenti convengono di consultarsi ogniqualvolta sara' necessario al fine di coordinare i rispettivi servizi aerei.
Testo vigente dal 10 agosto 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322~art17 · fonte su Normattiva