[1]ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO FERROVIARIO DI FRONTIERA

[2]La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, allo scopo di regolamentare e di facilitare il traffico ferroviario di frontiera fra i due Stati, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1 Disposizioni generali

[4]Gli Stati contraenti si impegnano a facilitare il transito per ferrovia alla frontiera. Essi provvederanno a quanto necessario per assicurare un regolare ed efficiente andamento del servizio.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art1 · fonte su Normattiva