[1]ACCORDO recante emendamento all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera

[2]La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, al fine di adattare l'accordo del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera alle mutate esigenze del traffico ferroviario, hanno convenuto quanto segue:

[3]ARTICOLO 1.

[4]L'articolo 2, par. 2, punto 2 e' modificato come segue: "2. nella stazione di Arnoldstein: verifica tecnica per la direttrice nord sud e transito contabile merci.".

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;559~art1 · fonte su Normattiva