[1]CONVENZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA RELATIVA AGLI UFFICI A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI ED AL CONTROLLO IN CORSO DI VIAGGIO

[2]La Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, animate dal desiderio di regolamentare e facilitare il passaggio di frontiera tra i due Stati, hanno convenuto di stipulare quanto segue:

[3]Articolo 1.

[4]Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione

  • 1)"Controllo" indica l'applicazione di tutte le norme di legge regolamentari ed amministrative dei due Stati contraenti che regolano il passaggio della frontiera da parte delle persone, nonche' l'entrata, l'uscita ed il transito di beni;
  • 2)"Stato di soggiorno" indica lo Stato contraente nel cui territorio si effettua il controllo dell'altro Stato contraente;
  • 3)"Stato limitrofo" indica l'altro Stato contraente;
  • 4)"Zona" indica la parte del territorio dello Stato di soggiorno nella quale gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati ad effettuare il controllo;
  • 5)"Agenti" indica le persone che esercitano le loro funzioni ai fini della presente Convenzione, in quanto organi delle Autorita' competenti per il controllo;
  • 6)"Beni" indica le merci, i veicoli, gli strumenti di trasporto, gli oggetti e altre cose.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~art1 · fonte su Normattiva