[1]di telecomunicazioni ferroviarie
[2]1. Le FS e le ÖBB sono autorizzate a realizzare diretti collegamenti dei rispettivi impianti di telecomunicazioni ferroviarie. 2. Gli agenti delle FS e delle OBB sono autorizzati ad usare gratuitamente, per motivi di servizio, gli impianti di telecomunicazioni dell'altra ferrovia.
Testo vigente dal 29 maggio 1976
