[1]' e sicurezza del servizio e del traffico ferroviario
[2]1. Nell'esecuzione del servizio sui treni in corsa nei tronchi di linea di confine i funzionari e gli agenti delle ÖBB applicano le disposizioni del proprio Stato che regolano detto servizio. 2. Eventuali infrazioni alla regolarita' ed alla sicurezza del servizio e del traffico ferroviario, constatate in corsa treno dai detti funzionari ed agenti nei tronchi di linea di confine, devono essere portate a conoscenza del competente ufficio locale italiano nella rispettiva stazione comune, per essere regolate ai sensi delle disposizioni vigenti nella Repubblica italiana.
Testo vigente dal 29 maggio 1976
