[1]' di esercizio

[2]1. L'ammissione delle motrici da parte delle Autorita' ed il relativo esame del personale addetto, validi per il territorio di uno Stato contraente sono validi anche per il territorio dell'altro Stato contraente. 2. Le norme da osservarsi per la circolazione dei treni sui tronchi di linea di confine sono quelle di esercizio in vigore presso le ÖBB ad eccezione delle norme riguardanti la sicurezza del binario e la sede ferroviaria. Puo' pero' venire concordato fra le FS e le ÖBB che le norme da osservarsi per tutto il servizio o per certi rami di esso siano quelle delle FS. 3. Nelle stazioni comuni sono da osservarsi le norme di esercizio delle FS. Puo' pero' essere concordato fra le FS e le ÖBB che per certi rami del servizio siano da osservarsi le norme valevoli per le ÖBB. 4. Gli addetti ai servizi delle FS in quanto eseguono prestazioni per le ÖBB in qualita' di dirigenti addetti al servizio movimento, agenti addetti alla gestione biglietti, bagagli, merci, al telegrafo, al telefono, nonche' gli agenti delle FS cui e' affidata la sorveglianza dei tronchi di linea di confine, devono dar prova di una conoscenza sufficiente dei regolamenti validi per l'esecuzione del rispettivo servizio delle ÖBB. Gli esami rispettivi saranno fatti a cura di funzionari competenti delle ÖBB, in presenza di un funzionario competente delle FS.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art8 · fonte su Normattiva