MEZZI ED IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE Art. 22 1. Le reti ferroviarie dei due Paesi sono tenute ad installare e a tenere in buono stato di funzionamento, ciascuna sul proprio territorio, i mezzi e gli impianti di telecomunicazione nonche' la segnaletica di sicurezza, necessari per l'esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera. 2. Il personale di servizio della rete limitrofa ha il diritto di utilizzare gratuitamente i mezzi e gli impianti di telecomunicazione per la necessita' di servizio.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art22 · fonte su Normattiva