[1]personali per il transito della frontiera

[2]1. I funzionari ed agenti ferroviari che, ai sensi del presente Accordo, debbono recarsi e trattenersi sul territorio dell'altro Stato per l'effettuazione del servizio e i funzionari ferroviari incaricati della sorveglianza sul servizio stesso sono esenti dall'obbligo del passaporto e del visto. Essi possono, pertanto, dimostrare la loro identita' e la loro funzione anche mediante esibizione di un documenti dell'Amministrazione ferroviaria munito di fotografia e di un certificato rilasciato dall'ufficio dal quale dipendono per il servizio. In quanto vi abitino, possono trattenersi senza speciale autorizzazione sul territorio dell'altro Stato. 2. Il comma precedente si applica anche nei riguardi delle persone componenti il nucleo familiare dei funzionari ed agenti indicati nel medesimo comma che coabitano con gli stessi.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art15 · fonte su Normattiva