[1]di servizio

[2]Gli agenti delle FS e delle ÖBB possono indossare la loro uniforme di servizio) nel territorio dell'altro Stato contraente sul luogo in cui svolgono il loro servizio, come pure nel viaggio di andata e di ritorno.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art16 · fonte su Normattiva