[1]e sorveglianza dei fabbricati e degli impianti

[2]1. Le FS provvedono a propria cura alla manutenzione ed alla sorveglianza dei fabbricati e degli impianti delle stazioni comuni e dei tronchi di linea di confine. 2. L'ammontare complessivo delle spese di esercizio relative ai fabbricati ed agli impianti sara' ripartito fra le FS e le ÖBB a norma delle convenzioni da stipulare al riguardo fra le FS e le OBB medesime.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art5 · fonte su Normattiva