[1]e sorveglianza dei fabbricati e degli impianti
[2]1. Le FS provvedono a propria cura alla manutenzione ed alla sorveglianza dei fabbricati e degli impianti delle stazioni comuni e dei tronchi di linea di confine. 2. L'ammontare complessivo delle spese di esercizio relative ai fabbricati ed agli impianti sara' ripartito fra le FS e le ÖBB a norma delle convenzioni da stipulare al riguardo fra le FS e le OBB medesime.
Testo vigente dal 29 maggio 1976
