[1]di linea di confine
[2]1. Le ÖBB sono autorizzate, con l'osservanza delle condizioni di cui al successivo articolo 8, ad eseguire, con propri veicoli e propri mezzi di trazione, il servizio ferroviario pubblico nel territorio italiano sulle tratte fra il confine e le stazioni comuni (tronchi di linea di confine) ed a fruire delle stazioni comuni. 2. Le FS e le ÖBB regoleranno il servizio ferroviario dei tronchi di linea di confine e l'uso delle stazioni comuni con convenzioni speciali in modo da assicurare un servizio idoneo e regolare.
Testo vigente dal 29 maggio 1976
