[1]comune
[2]1. Le FS provvedono ad assicurare la buona e regolare esecuzione del servizio comune e del servizio nell'interesse esclusivo delle ÖBB, eseguendo le prestazioni stabilite nella convenzione da stipulare fra le FS e le ÖBB medesime. 2. Le FS e le ÖBB hanno la facolta' di nominare un proprio rappresentante per le stazioni indicate nell'articolo 2. I locali di servizio di tale rappresentante devono portare iscrizioni nelle due lingue degli Stati contraenti, con precedenza della lingua tedesca per le stazioni indicate nell'articolo 2 comma 1 e della lingua italiana per quelle figuranti nell'articolo 2 comma 2.
Testo vigente dal 29 maggio 1976
