[1]comune

[2]1. Le FS provvedono ad assicurare la buona e regolare esecuzione del servizio comune e del servizio nell'interesse esclusivo delle ÖBB, eseguendo le prestazioni stabilite nella convenzione da stipulare fra le FS e le ÖBB medesime. 2. Le FS e le ÖBB hanno la facolta' di nominare un proprio rappresentante per le stazioni indicate nell'articolo 2. I locali di servizio di tale rappresentante devono portare iscrizioni nelle due lingue degli Stati contraenti, con precedenza della lingua tedesca per le stazioni indicate nell'articolo 2 comma 1 e della lingua italiana per quelle figuranti nell'articolo 2 comma 2.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art6 · fonte su Normattiva