1. Qualora un agente, a seguito di un incidente occorso nell'ambito dell'esercizio ferroviario, rimanga ucciso o ferito nell'esercizio delle sue funzioni od a causa di esse, ovvero le cose che egli porta con se' vengano danneggiate o distrutte, l'azienda ferroviaria dello Stato contraente, al quale l'agente appartiene, e' considerata responsabile a norma delle leggi di tale Stato, come se fosse gerente dell'esercizio; al riguardo essa e' considerata responsabile anche per le azioni od omissioni dolose o colpose delle persone che prestano servizio per l'assolvimento dei loro compiti presso l'altra azienda ferroviaria, come se cio' fosse avvenuto per l'azione od omissione dolosa o colposa dei propri dipendenti. 2. Allorche' una delle aziende ferroviarie e' considerata responsabile a norma del comma 1, la responsabilita' dell'altra azienda ferroviaria nei confronti del danneggiato e' esclusa. 3. In quali casi ed entro quali limiti una azienda ferroviaria ha diritto di rivalsa da parte dell'altra, dovra' essere stabilito con un accordo a parte.
Testo vigente dal 29 maggio 1976
