Gli invii di servizio in provenienza o a destinazione degli uffici dello Stato limitrofo, possono essere trasportati a cura degli agenti di tale Stato senza l'intervento del servizio postale e sono esenti da tasse. Tali invii debbono recare un contrassegno del servizio interessato.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~art22 · fonte su Normattiva