1. Il controllo da parte dello Stato limitrofo viene effettuato nella zona dagli agenti di tale Stato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, nella stessa misura e con le stesse conseguenze giuridiche che nel territorio dello Stato limitrofo. 2. Le infrazioni commesse nella zona contro le norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo, che regolano il passaggio della frontiera da parte delle persone o l'entrata, l'uscita ed il transito dei beni, sono considerate come commesse nello Stato limitrofo. 3. In relazione agli atti d'ufficio da compiere nelle zone, queste sono considerate come situate nell'ambito della giurisdizione territoriale di quelle Autorita' dello Stato limitrofo nella cui giurisdizione territoriale si trova il corrispondente valico di frontiera.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~art4 · fonte su Normattiva