1. Le divergenze sull'interpretazione o sulla applicazione della presente Convenzione devono essere risolte, se possibile, dalle Amministrazioni competenti degli Stati contraenti. 2. Ove non sia possibile comporre una divergenza ne' in tal modo, ne' per via diplomatica, ciascuno degli Stati contraenti potra' promuovere una decisione vincolante, secondo le disposizioni del capitolo III della Convenzione europea, conclusa a Strasburgo il 29 aprile 1957, sulla composizione pacifica delle controversie. 3. Ogni Stato contraente sosterra' le spese per il proprio arbitro e la propria rappresentanza nel procedimento. Ognuno degli Stati contraenti sosterra' la meta' delle rimanenti spese.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~art27 · fonte su Normattiva