Ai fini del presente titolo nessuno degli elementi del presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e regolamenti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purche' non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica del presente accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 32.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art33 · fonte su Normattiva