1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanita'. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita', svolte sul territorio delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potesta' pubbliche.

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art32 · fonte su Normattiva