1. La Comunita' e il Turkmenistan avviano una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonche' lo sviluppo sostenibile del Turkmenistan. La cooperazione rafforzera' e sviluppera' i vincoli economici a vantaggio delle Parti. 2. Le politiche e le altre misure contribuiranno all'attuazione delle riforme economiche e sociali e alla ristrutturazione nel Turkmenistan, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; si terra' conto anche delle considerazioni ambientali. 3. La cooperazione si concentrera' nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi privatizzazione, investimenti e sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare, energia e sicurezza del settore nucleare civile, trasporti, servizi postali e telecomunicazioni, turismo, tutela ambientale e cooperazione regionale. 4. Si rivolge particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione regionale. 5. Se del caso, la Comunita' puo' fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorita' concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunita' europea al Turkmenistan e delle procedure stabilite per il coordinamento e l'attuazione.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art42 · fonte su Normattiva