[1]1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura del Turkmenistan a quella della Comunita' e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti, il Turkmenistan si adoperera' al fine di rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunita'. 2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estendera' ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria e legislazioni su altri servizi finanziari, conti societari e imposizioni delle societa', proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, regole di concorrenza, compresi gli aspetti e le prassi connessi al commercio, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, impostazione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti e telecomunicazioni. 3. La Comunita' fornisce al Turkmenistan l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, che puo' comprendere, ed esempio:
[2]- scambi di esperti; - la tempestiva comunicazione delle informazioni, in particolare riguardo alla legislazione pertinente; - l'organizzazione di seminari; - formazione del personale coinvolto nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione; - ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti;
[3]4. Le Parti si consultano sulle modalita' per applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui esse incidono sugli scambi commerciali.
Testo vigente dal 22 novembre 2003
