[1]Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti;

[2]- organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunita' e degli Stati membri, da una parte, e del Turkmenistan, dall'altra; - avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le Parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le Nazioni Unite, le riunioni dell'OSCE, ecc.; - utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilita' di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art6 · fonte su Normattiva