[1]1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare

  • a)a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;
  • b)a livello di alti funzionari dell'Egitto, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;
  • c)attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
  • d)con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a consolidare, a sviluppare e ad intensificare tale dialogo.

[2]2. Si instaura un dialogo politico tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~art5 · fonte su Normattiva