[1]Immigrazione illegale

[2]1. Gli Stati membri e il Turkmenistan convengono di collaborare per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale. A tal fine:

[3]- il Turkmenistan accetta di riammettere tutti suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita'; - ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini, in base alla definizione comunitaria, presenti illegalmente sul territorio del Turkmenistan, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita'.

[4]Gli Stati membri e il Turkmenistan, inoltre, forniranno ai loro cittadini i documenti d'identita' all'uopo necessari. 2. Il Turkmenistan accetta di concludere accordi bilaterali con gli Stati membri che lo richiedono onde stabilire gli obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi arrivati nel territorio di uno Stato membro dal Turkmenistan o viceversa. 3. Il consiglio di cooperazione studia altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art71 · fonte su Normattiva