[1]Le Parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine:

[2]- ciascuno degli Stati membri accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio dell'Egitto su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali; - l'Egitto accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali.

[3]Gli Stati membri e l'Egitto forniranno ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita'. Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate loro cittadine ai fini della Comunita'. Per quanto riguarda l'Egitto, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate sue cittadine in conformita' del sistema giuridico egiziano e di tutte le leggi pertinenti in materia di cittadinanza.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~art68 · fonte su Normattiva