Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere inclusi nella cooperazione i programmi di cooperazione culturale della Comunita' o di uno o piu' Stati membri e potranno essere sviluppate altre attivita' di reciproco interesse.
Testo vigente dal 22 novembre 2003
